Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 16 marzo 1951
- 20 marzo 1951, n. 38
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dalla Assemblea regionale il 22 febbraio 1951
concernente: « Elezione dei deputati allAssemblea regionale siciliana.
Presidente; SCAVONETTI;
Estensore: STURZO: P.
M.: EULA - Commissario
Stato (Avv. St. LATOUR) -
Regione Siciliana (Avv.ti BALLADORE,
PALLIERI, E.
(omissis)
LAssemblea regionale siciliana nella seduta del 22 febbraio 1951 approvava la legge che porta il titolo « Elezioni dei deputati allAssemblea regionale siciliana , distinta in cinque titoli: Disposizioni generali - Elettorato - Del procedimento elettorale preparatorio - Della votazione - Dello scrutinio - e con varie disposizioni finali e transitorie. In totale, 75 articoli comprendenti tutta la materia elettorale e disposizioni affini.
Il ricorso del Commissario dello Stato si basa sulla tesi che la competenza della Regione Siciliana derivante dallart. 3 dello Statuto non limitata solamente dalla Costituzione, si bene dai principi che la Costituzione fiss nelle leggi elettorali da essa votate per la elezione della Camera dei deputati e poi riuniti in T. U.; pertanto, tutto quel che semplice adattamento di tali principi alla Regione Siciliana dovr riguardarsi come violazione costituzionale.
Sotto questo punto di vista egli ricorre allAlta Corte per diciotto motivi dimpugnazione.
Altri quattro motivi sono per ci che egli definisce incompetenza assoluta della Regione e riguardano: la convalida degli eletti da parte dellAssemblea regionale senza diritto di appello ad una autorit superiore (art. 61); lestensione agli eletti dipendenti da enti pubblici del diritto di congedo straordinario applicato ai deputati e senatori e per giunta trasformato da volontario in obbligatorio (art. 62); lapplicazione ai deputati regionali dellart. 81 del D.L.L. 10 marzo1946, n. 74 circa limmunit parlamentare (sancita poi dallart. 68 della Costituzione) per il fatto che in esecuzione dellart. 42 dello Statuto fu applicata alla Regione Siciliana quella legge elettorale col D.L.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 456 (art.64); infine la proroga dei poteri dellAssemblea regionale attuale fino alla prima riunione della nuova Assemblea (art. 68).
Con lesibizione del testo integrale della legge 22 febbraio 1951, si costatato che il primo motivo del ricorso, riguardante lomissione del disposto dellart. 2 della legge 7 ottobre 1947,n. 1058 che esclude dallesercizio di voto «coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dellammonizione, finch durano gli effetti dei provvedimenti stessi, era dovuto ad un fatto materiale di trascrizione, s che mancava nel testo inviato al Commissario; la esibizione del testo esatto, del quale stato dato atto in udienza, elimina dalla discussione il motivo di ricorso.
Per gli altri motivi la Regione Siciliana ha resistito affermando la tesi contraria a quella del Commissario dello Stato circa i limiti alla propria competenza a legiferare in materia di elezioni regionali e quindi ai motivi particolari di ricorso; come pure riguardo alle quattro ultime contestazioni sopracitate, per le quali si sostiene la competenza di diritto e la legittimit delle singole disposizioni come risultano dal testo della legge impugnata.
Il Procuratore generale, nelludienza del 16 marzo 1951, ha ritenuto di competenza della Regione Siciliana la materia elettorale nel suo complesso, quale risulta da tutte le leggi elettorali nel suo complesso, quale risulta da tutte le leggi elettorali italiane passate e vigenti, salvo particolari disposizioni che possano urtare i principi costituzionali richiamati allart. 3 dello Statuto e attuati anche nelle leggi statali, particolarmente le disposizioni legislative sullelettorato attivo e passivo dei responsabili del regime fascista: ed ha escluso la competenza della Regione per le materie che regolano lattivit dellAssemblea regionale, quali la proroga dei poteri e la immunit parlamentare.
in diritto
Il potere legislativo della Regione in materia elettorale deriva dallart. 3 dello Statuto, che fissa lelezione dei deputati regionali in base al suffragio universale diretto e segreto; tutto ci che attiene direttamente alla materia elettorale competenza regionale. I limiti imposti al legislatore regionale sono indicati nel suddetto articolo 3 dello Statuto dove scritto: « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. Quello indicato dal Commissario dello Stato al n. 2 del ricorso, dei principi fissati dalla legge elettorale politica vigente, non pu essere invocato, essendo questa soggetta a successive variazioni da parte del Parlamento, pur nel quadro della Costituzione.
Il rilievo del Commissario dello Stato circa la dicitura dellart 3 « in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche non potrebbe riferirsi che alle leggi del 7 ottobre 1947, del 20 gennaio 1948 e del 6 febbraio 948, approvate dalla Costituente. La questione sembra irrilevante agli effetti del limite, perch le suddette leggi contengono i principi della Costituzione sullelettorato, adattati alle specifiche elezioni dei deputati e dei senatori, cos come la legge regionale adatta gli stessi principi alle elezioni dei deputati regionali.
Lelettorato politico, dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stato caratterizzato come elettorato unico, non esistendo pi le doppie liste elettorali politiche e amministrative. Nel fatto, la legge elettorale non ha variato n la sostanza n la tecnica di tale legge. Nel resto, nel costruire le leggi elettorali e adattarle ai sistemi e agli ambienti, c una logica interiore della quale il legislatore non pu fare a meno. Ma i limiti costituzionali, e i relativi principi, non vanno al di l di quelli che sono fissati nella nostra Costituzione.
Ci posto, occorre esaminare uno per uno i motivi del ricorso del Commissario
dello Stato per
1 - allart. 5 era stata omessa nel testo inviato al Commissario dello Stato la disposizione contenuta nellart. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che esclude dallesercizio del voto coloro che sono sottoposti alle misure di polizia del confino o dellammonizione il che, secondo il Commissario, sarebbe stata una violazione dellart. 48 della Costituzione, dove detto che « il diritto di voto non pu essere limitato se non nei casi di indegnit morale indicati dalla legge . Che il riferimento alla legge sia solo a quella del Parlamento nazionale e non a quelle delle regioni, un assunto che non ha base.
La legge quella che lautorit emana nei limiti della propria
competenza. Ci nonostante,
2 - Non sembra che dal testo degli artt. 5 e 70 della legge regionale possa dedursi lomissione dellart. 1 della legge 23 dicembre 1947, circa la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. A parte che lomissione non potrebbe essere riguardata incostituzionale, perch la disposizione XII della Costituzione, in deroga allart. 48 della stessa, fissa il termine di tali limitazioni per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, e luso del plurale « limitazioni temporanee potrebbe anche riferirsi alla diversa natura delle leggi elettorali politiche e amministrative. Ci nonostante, i richiami sia ai precedenti legislativi in merito (art. 5) sia alla stessa legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (allart. 70) senza alcuna limitazione, fanno chiara la portata delle disposizioni, si che il motivo di ricorso viene a mancare.
3 - Il terzo motivo di impugnativa per lesclusione compresa nellultimo capoverso dellart. 70, che ritiene eleggibili coloro « che abbiano fatto parte della prima legislatura dellAssemblea regionale,
pur trovandosi nelle condizioni di ineleggibilit previste dalle leggi 23
dicembre 1947, n. 1453 e 20 gennaio 1948, n.
4 - I requisiti prescritti allart. 7 della legge regionale della nascita nella Regione ovvero della residenza da almeno cinque anni, per i quali il Commissario dello Stato avanza ricorso, non si ritengono incostituzionali, in quanto il primo anche per i non residenti in Sicilia rappresenta un titolo di interessi effettivi, familiari e patrimoniali che lega ciascuno alle sorti della Regione; il secondo fa presumere una rete di simili interessi gi instaurati per via della residenza la quale per s il titolo normale delliscrizione nelle liste elettorali del comune.
Lart. 51 della Costituzione non prescrive che tutti gli elettori italiani debbano essere eleggibili in ciascun comune o in ciascuna provincia dItalia; al contrario leleggibilit circoscritta al territorio. Nellart. 10 delle norme per la elezione dei Consigli provinciali stabilito che sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia. E allart. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1068 il requisito per liscrizione nella lista elettorale la inclusione nel registro stabile del comune, e la cancellazione delliscrizione nella lista elettorale nel comune va causata anche dal trasferimento di residenza (art. 25-4), tranne che per lart. 10 egli non preferisca di rimanere iscritto in quel comune come luogo di nascita o come sede principale dei propri affari o di interessi. Dallo spirito e dalla lettera di simili disposizioni, si vede bene che la condizione di nascita caratteristica dellelettorato attivo. Laltra, di cinque anni di residenza, solo per lelettorato passivo dei non nativi della Sicilia, una condizione di garanzia per gli interessi regionali in rapporto a coloro che sono elettori a titolo residenziale, con esclusione di coloro che non essendo nativi n residenti abbiano scelto un comune siciliano solo a titolo di centro di interessi ed affari
Laver fatto la lista unica di elettorato politico da servire anche per le elezioni locali di carattere amministrativo, ha reso inefficace o il titolo di residenza, o quello di nascita, o quello di interessi. Il che toglie al cittadino la possibilit di farlo valere sia in istanza di voto attivo sia in quello di voto passivo. Pertanto, nessun motivo costituzionale esiste a che tale materia non venga regolata da coloro che hanno per i singoli casi competenza a legiferare.
5- 6 - 7 - 8 - I motivi di gravame delle ineleggibilit indicate allart. 8, comma primo, n. 6 e comma 2, numeri 2, 5 e 6 non hanno carattere di incostituzionalit, dovendosi ritenere che i funzionari statali indicati nel detto articolo non possono contemporaneamente servire lo Stato nei loro delicati uffici di responsabilit e partecipare attivamente alle sedute dellAssemblea regionale, per cui prescritta laspettativa o il congedo. Che tali provvedimenti debbano essere stati adottati al momento della candidatura per evitare labuso di influenza sul corpo elettorale derivante dalla carica, non sembra una precauzione incostituzionale, se questa si trova allart. 6 del T.U. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e riportata anche nelle norme per la elezione dei senatori del 6 febbraio 1948, n. 29, e, del resto, si trova nel D.L.L. 10 marzo 1946, n, 74, per la elezione della Costituente, applicato alla prima elezione dellAssemblea regionale sul succitato D.L.C.P.S. Laggiunta dei segretari particolari e dei funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie e funzionari di P.S. anchessi da essere posti in aspettativa o congedo, non lede i principi costituzionali relativi alle leggi elettorali.
9 - 10 - Le ineleggibilit previste allart. 10 della legge regionale in esame e indicate dal ricorrente ai numeri 9 e 10 circa i rapporti di interessi del privato con lo Stato, oltre che tendere a moralizzare la vita pubblica sono nello spirito della Costituzione, in quanto tali rapporti possono influenzare lattivit legislativa degli eletti alla carica di deputato regionale; da notarsi che parte delle attivit della Regione riguardano rapporti con lo Stato, del quale il Presidente regionale il rappresentante ed, insieme con gli Assessori, esercita, per lart. 20 dello Statuto, attivit amministrative statali secondo le direttive del Governo centrale.
11 - La mancanza di esclusione di tale ineleggibilit ai dirigenti delle
cooperative iscritte nei registri di prefettura di cui allart. 7 ultimo
capoverso della legge 20 gennaio 1948, n. 6, non una incostituzionalit e pu
essere una legittima precauzione, dato che molte Cooperative adiscono alle aste
o alle gare di lavori pubblici ovvero hanno concessioni di terre, sulle quali
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Le cinque accuse di incostituzionalit riferentisi agli articoli 18, 25, 26 e 27 circa alcune
norme del procedimento elettorale preparatorio non sono che adattamenti del T.U.
delle leggi elettorali per la elezione della Camera dei deputati applicabili
alle elezioni regionali che saranno indette jure proprio dalla Regione Siciliana. Solo pu sembrare un duplicato la
formazione dellalbo dei presidenti dei seggi elettorali, quando gi esistono
tali albi presso le Corti di Appello. Si tratter di una formalit di pi che
non inficia latto, essendo per legge stabilite le categorie di coloro che
possono essere nominati a tale ufficio. La non esclusione dei dipendenti del
Ministero dellInterno ne logica conseguenza, in pianto non questo che cura
le elezioni, s bene
17 - 18 - Il motivo di ricorso circa le norme della votazione (artt. 39 3 40) riguardanti il personale che presta servizio nelle sezioni o che appartenga alle forze armate residenti in un comune, trattandosi di elettori iscritti nelle liste dei comuni siciliani, nella logica delle leggi elettorali e nello spirito della Costituzione e quindi da accogliere il ricorso eliminando la limitazione circoscrizionale. Il secondo motivo che riguarda il termine delle operazioni prolungate al giorno successivo (art. 47) pur fatto per un criterio di adattamento alle condizioni locali contrasta con il principio della continuit delle operazioni elettorali fino al loro termine.
19 - La disposizione dellart 61 rispondente al carattere legislativo dellAssemblea regionale e allauto-formazione di essa. Il sistema fu applicato alla prima elezione dellAssemblea regionale dal DL. del 25 marzo 1947, n. 204 e quindi non da accogliere il ricorso del Commissario dello Stato per questo punto.
20 - Listituto del congedo straordinario di cui allart. 62 della legge regionale applicato ai dipendenti della Regione e di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza della Regione, che siano eletti deputati regionali, risulta costituzionale, ed evita laccusa di controllare-controllato. Per i dipendenti dello Stato il motivo diverso, rendendosi assai difficile il pieno e continuativo esercizio del mandato da ragioni di servizio statale, specie se gli investiti abbiano residenza in centri lontani dalla sede dellAssemblea, tanto pi che il lavoro delle commissioni si alterna con quello dellAssemblea s che dalla esperienza risulta un impegno legislativo continuativo e interrotto solo da vacanze assai limitate.
Lultimo comma con cui viene stabilita lapplicabilit agli impiegati statali delle disposizioni del R.D. 26 luglio 1929, n. 1988 (e non 26 giugno 1929. n. 988) una declaratoria che non pu instaurare un diritto n creare uningerenza della Regione nei rapporti fra Stato e personale.
A togliere ogni equivoco, tale comma dellart. 62 deve essere eliminato.
21 - Lart. 64 attribuisce ai deputati della Assemblea regionale il
diritto di immunit, per lapplicazione fatta a tale titolo della disposizione
dellart. 81 del D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74.
Lapplicabilit di tale articolo stata contestata ai deputati regionali
presso lautorit giudiziaria, la quale in diversi casi si espressa in senso
negativo, non trovandosi elementi giuridici sufficienti nel D.C.P.S. del 6
dicembre 1946, n. 456 con il quale venivano applicate le norme per la elezione
dei deputati allAssemblea Costituente per la elezione della prima Assemblea
regionale, e sembrando estranea al caso una disposizione non strettamente
collegata al fatto elettorale, n menzionata nello
Statuto. Daltro lato, una forma di garanzia non dovrebbe mancare, se la legge
prevede per certe categorie di ufficiali pubblici il proscioglimento dalle garanzie
amministrative. La questione che qui sollevata non pu riguardare
lapplicazione incidentale della immunit per via del decreto del C.P.D.S, s bene la potest dellAssemblea regionale a
statuirla jure proprio. Tale potest non potrebbe essere
che statutaria, non derivando dalla Costituzione, n da principi applicabili al
caso. Nulla esiste nello Statuto regionale siciliano dal quale si possa far
derivare tale potest, che faccia sospendere una procedura normale di ordine
penale. Listituto stesso della immunit parlamentare pu dirsi obsoleto;
questo fu istituito quando la monarchia assoluta dellancien regime poteva, con disposizioni autocratiche, far
arrestare qualsiasi cittadino che non fosse garentito
dall habeas corpus.
Ma nello stato di diritto, quale quello delle moderne democrazie, listituto dellimmunit non avrebbe ragion dessere dovendo la legge essere uguale per tutti. Certi istituti continuano ad esistere per tradizione quando i motivi originari che vi diedero luogo sono venuti meno. In sostanza, nel caso in esame, mancano i presupposti giuridici perch limmunit indicata al citato art. 81 venga estesa ai membri dellAssemblea regionale e, pertanto, da accogliere i! ricorso del Commissario dello Stato contro lart. 64 della legge regionale 22 febbraio 1951.
Finalmente, il disposto dellart. 68 della legge regionale con il quale
si stabilisce la proroga dei poteri dellattuale Assemblea fino alla data di
convocazione della nuova che verr eletta, urta contro il tassativo disposto
dellart. 3 dello Statuto siciliano dove detto che « i deputati cessano di
diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni . La replica
della Regione che, pur cessando dopo cinque anni
P. Q. M.
LAlta Corte, accogliendo parzialmente il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge elettorale regionale 22 febbraio 1951, dichiara illegittimi:
- la limitazione allesercizio di voto nella sola circoscrizione elettorale dellelettore, contenuta, negli artt. 39 e 40, dovendosi estendere a tutte le circoscrizioni della Regione;
- lart. 47 per il rinvio delle votazioni al giorno successivo;
- lultimo capoverso dellart. 62 circa i rapporti di congedo tra lo Stato e il proprio personale;
- lart. 64 sullimmunit parlamentare e lart. 68 sulla proroga dei poteri dellAssemblea.
Dichiara comprese negli artt. 5 e 70 le limitazioni poste dalle leggi allelettorato dei capi responsabili del regime fascista.